Legge quadro N. 104/1992 – Scuola
Buongiorno a tutti! Eccoci nuovamente con una legge tanto fondamentale quanto indispensabile, ossia la N. 104 del 1992, grazie alla quale, per quanto riguarda la Primaria, regola la normativa nei confronti dell’accoglienza, degli obblighi e dei diritti delle persone con disabilità (quest’ultimo è l’unico termine universalmente accettato per coloro che necessitano di questa legge). Entriamo nel dettagli per ciò che concerne la Primaria allora. Ricordatevi che farò un breve excursus tramite una sintesi dei punti salienti da me studiati direttamente dalla legge, comprendendo gli aggiornamenti al testo stesso soprattutto alla luce del DLgs 66/2017.
Art. 12 – Diritto all’educazione e all’istruzione
Anche se può sembrare scontata, viene ribadita l’importanza del diritto allo studio in ogni ordine e grado, con lo scopo di sviluppare le potenzialità della persona. Questo richiede naturalmente una specifica certificazione sull’accertamento della condizione di disabilità (che vedremo in altri articoli più specifici). Tale accertamento è indispensabile per la redazione del Profilo di Funzionamento, predisposto secondo il modello bio-psico-sociale dell’ICF dell’OMS, ai fini della stesura dell’PEI da parte degli istituti scolastici e del Progetto Individuale dell’Ente Pubblico locale (l’ASL).
A titolo informativo, nello stesso articolo vengono fornite diverse indicazioni riguardo l’istruzione nei casi di ricoveri e degenze in strutture pubbliche e private, ma non le tratteremo nello specifico.
Art. 13 – Integrazione Scolastica
L’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità si realizza con:
- la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli socio-sanitari, culturali, ricreativi, sportivi e con il territorio tutto, sia nel pubblico che nel privato;
- la dotazione da parte delle scuole di tutta l’attrezzatura tecnica e i sussidi didattici necessari;
- la programmazione da parte delle Università di interventi adeguati al bisogno della persona;
- l’ASL può prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido al fine di avviarne precocemente il recupero e la socializzazione;
- l’obbligo da parte degli Enti Locali di fornire assistenza tramite personale specializzato (l’OEPAC, operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione e il trasporto gratuito)
- la presenza di docenti specializzati nel sostegno tramite specifica formazione, con contitolarità nella classe in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e all’elaborazione e verifica delle attività didattiche di competenza del CdC.
Art. 14 – Modalità di attuazione dell’integrazione
OVVIAMENTE, il Ministro provvede alla formazione e all’aggiornamento dei docenti tramite orientamento; altresì, garantisce la consultazione obbligatoria fra i settori di continuità, al fine di facilitare i passaggi di grado non sempre facili.
Segue poi una sezione riguardante la scuola secondaria di secondo grado e l’università ma, non essendo scuola del primo ciclo, non verrà qui esaminata. Vi rimando direttamente alla legge in caso di maggiori informazioni.
Art. 15 – Gruppi per l’inclusione scolastica
Presso ogni USR viene istituito il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) con compiti quali:
- consulenza al GIT (Gruppi di Inclusione Territoriale);
- supporto alle reti di scuole;
- supporto alle scuole.
Per ciascun ambito territoriale (quindi stiamo restringendo il campo da quello regionale n.d.c.) viene istituito il GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) composto da docenti “esperti” sull’inclusione e da dirigenti tecnici/scolastici. Fermo restando questi due ruoli, il GIT può essere integrato con personalità delle associazioni del territorio e dagli enti locali e dalle aziende locali sanitarie. Il GIT ha i compiti di:
- approvare o no le richieste sulle misure di sostegno avanzate dai D.S. delle scuole;
- aiutare e supportare i docenti e i gruppi per l’inclusione nella stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
Presso ogni Istituzione Scolastica viene istituito il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), composto da:
- docenti di cattedra comune;
- docenti di sostegno;
- personale ATA (se necessario, ossia se sono presenti alunni con bisogni particolari per cui si necessita di interventi costanti dei Collaboratori Scolastici);
- specialisti dell’ASL;
- il dirigente scolastico o un suo delegato.
Il GLI supporta il Collegio Docenti nella stesura del P.I. (il Piano di Inclusione, nato con il D.lgs. N.66/2017 e che è andato a sostituire il PAI della legge sui “BES” del 2012/13) e i colleghi nell’elaborazione del PEI. Naturalmente, oltre alla sua composizione “obbligatoria”, può avvalersi di personalità specifiche quali studenti, genitori e specialisti del territorio. Il GLI, come scritto, può (e deve) collaborare con il GIT per il PEI e il P.I.
In ultimo, presso le classi nelle quali sono presenti alunni con disabilità, vengono istituti i GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), con incarichi di:
- definire i PEI;
- richiedere al D.S. le ore di sostegno necessarie;
- definire le misure necessarie (in generale) per l’attuazione del sostegno (materiali e umane).
Di particolare importanza è, sempre a seguito delle modifiche attuate con la L. 66/2017, la eventuale presenza del ragazzo con disabilità nel GLO ai fini del rispetto del principio di autodeterminazione.
Art. 16 – Valutazione del rendimento e prove d’esame
La valutazione degli alunni con disabilità avviene secondo quando scritto all’interno del PEI, per le discipline per le quali sono stati naturalmente adottati criteri specifici decisi collegialmente.
La scuola deve predisporre, quindi, delle prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei alla valutazione degli alunni. Stesso discorso vale per le scuole secondarie di secondo grado e per le università, le quali devono prevedere prove equivalenti e/o strumenti specifici di supporto.
Riguardo questo specifico argomento, per maggiori approfondimenti vi rimando poi ai documenti del PEI, del PDP e via dicendo.
Conclusioni
Questo articolo fa parte della sezione “Legislatura Scolastica“, nella quale potrete trovare molte altre norme e risposte per il vostro studio. Nel caso in cui siate interessati a ricevere una volta ogni tanto la newsletter, basterà lasciare il proprio indirizzo nell’apposito form (nella colonna destra da PC, nella finestra a discesa del menù da mobile).
Vi ringrazio del tempo e dell’attenzione. Buon proseguimento!