Dl N. 66/2017 – Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Buongiorno a tutti! In questo articolo tratteremo un’importantissima legge scolastica, la quale ha rivoluzionato le norme precedenti con novità di rilievo. Questo Dl va a modificare anche la legge quadro N. 104/1992, quest’ultima trattata nel seguente articolo. Andiamo allora ad esplorare questo testo, sempre alla luce di un concorso specifico per il settore della Primaria. Buona lettura!
Art. 1-2 – Principi e finalità; ambito di applicazione
Anzitutto, il decreto legge apre con un’importante affermazione: l’inclusione scolastica riguarda gli alunni con differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie specifiche e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. Il curricolo è il “luogo” ove tutto ciò si attua.
Questo documento (e ciò è estremamente rilevante ai fini della distinzione fra DSA/BES e legge 104) si applica unicamente agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge N. 104/1992. L’inclusione è attuata attraverso la definizione e condivisione del PEI, il Piano Educativo Individualizzato.
Art. 3 – Prestazioni e competenze
Lo Stato provvede all’assegnazione della scuola dei docenti per il sostegno didattico, oltre che alla definizione dell’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) necessario, compresi gli specifici collaboratori scolastici con compiti di assistenza previsti nel PEI.
Tale legge, inoltre, uniforma i criteri per la definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione (OEPAC). A tal riguardo, gli Enti Locali provvedono all’assegnazione del personale OEPAC e ai servizi per il trasporto gratuito per l’inclusione scolastica. Oltre ciò, favorisce l’accesso agli spazi fisici delle istituzioni scolastiche e agli strumenti tecnologici e digitali necessari all’attuazione del PEI.
Art. 4 – Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica
La valutazione dell’inclusione diventa parte integrante della valutazione dell’istituzione scolastica. I criteri per tale valutazione vengono predisposti dall’INVALSI secondo i seguenti criteri:
- livello di inclusività;
- realizzazione di percorsi per la personalizzazione dell’istruzione e della formazione;
- livello di coinvolgimento dei soggetti nell’elaborazione del Piano di Inclusione (P.I.);
- realizzazione di iniziative finalizzate alla formazione delle competenze professionali;
- utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dell’apprendimento degli alunni;
- grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse (materiali, spazi, ecc.) fornite dalla scuola.
Art. 5 – Commissioni mediche. Modifiche alla legge n. 104/1992
La domanda di accertamento della disabilità è presentata all’INPS, a fronte di un documento rilasciato dall’ASL.
Successivamente all’accertamento, viene redatto il Profilo di Funzionamento secondo i criteri bio-psico-sociale dell’ICF (Classificazione Internazionale di Funzionamento), ai fini della redazione del PEI e del Progetto Individuale.
Il Profilo di Funzionamento è redatto da una commissione multidisciplinare composta da:
- medico specialista della condizione di salute della persona;
- uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- un terapista della riabilitazione e/o uno psicologo evolutivo (quest’ultimo a seguito delle modifiche della L. N.96/2019);
- un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente Locale che ha in carico l’alunno;
Il Profilo di Funzionamento:
- è necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
- definisce le competenze professionali e la tipologie di sostegno e risorse necessarie all’inclusione scolastica;
- è redatto con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, meglio se docente;
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione nonché in presenza di novità nel Profilo di Funzionamento.
I genitori trasmettono la certificazione all’unità multidisciplinare, all’ente locale e all’istituzione scolastica, rispettivamente per la definizione del Profilo di Funzionamento, del Progetto Individuale e del PEI.
Art. 6-7 – Progetto Individuale e PEI
Il Progetto Individuale è redatto dal competente Ente Locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori.
Il PEI viene modificato rispetto alla legge N. 104/1992:
- viene elaborato e approvato dai docenti contitolari del consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori e delle figure professionali specifiche sia interne che esterne all’Istituzione Scolastica.
- tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento;
- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento su misura per l’alunno;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione rispetto a una programmazione individualizzata;
- definisce gli strumenti necessari allo svolgimento dell’alternanza scuola lavoro;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi in relazione al Progetto Individuale;
- viene redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento;
- è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e le eventuali modifiche.
Art. 8 – Piano per l’inclusione
Ogni Istituzione scolastica predispone il Piano per l’inclusione (P.I.), documento che definisce l’utilizzo delle risorse, il superamento delle barriere e l’individualizzazione dei facilitatori, nonché la progettazione e la programmazione degli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione stessa.
Art. 9 – Gruppi per l’inclusione scolastica
Questo articolo va a sostituire il N. 15 della legge n. 104/1992. Potrete trovare il commento completo su questa legge al seguente LINK.
Presso ogni USR viene istituito il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) con compiti quali:
- consulenza al GIT (Gruppi di Inclusione Territoriale);
- supporto alle reti di scuole;
- supporto alle scuole.
Per ciascun ambito territoriale (quindi stiamo restringendo il campo da quello regionale n.d.c.) viene istituito il GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) composto da docenti “esperti” sull’inclusione e da dirigenti tecnici/scolastici. Fermo restando questi due ruoli, il GIT può essere integrato con personalità delle associazioni del territorio e dagli enti locali e dalle aziende locali sanitarie. Il GIT ha i compiti di:
- approvare o no le richieste sulle misure di sostegno avanzate dai D.S. delle scuole;
- aiutare e supportare i docenti e i gruppi per l’inclusione nella stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
Presso ogni Istituzione Scolastica viene istituito il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), composto da:
- docenti di cattedra comune;
- docenti di sostegno;
- personale ATA (se necessario, ossia se sono presenti alunni con bisogni particolari per cui si necessita di interventi costanti dei Collaboratori Scolastici);
- specialisti dell’ASL;
- il dirigente scolastico o un suo delegato.
Il GLI supporta il Collegio Docenti nella stesura del P.I. (il Piano di Inclusione, nato con il D.lgs. N.66/2017 e che è andato a sostituire il PAI della legge sui “BES” del 2012/13) e i colleghi nell’elaborazione del PEI. Naturalmente, oltre alla sua composizione “obbligatoria”, può avvalersi di personalità specifiche quali studenti, genitori e specialisti del territorio. Il GLI, come scritto, può (e deve) collaborare con il GIT per il PEI e il P.I.
In ultimo, presso le classi nelle quali sono presenti alunni con disabilità, vengono istituti i GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), con incarichi di:
- definire i PEI;
- richiedere al D.S. le ore di sostegno necessarie;
- definire le misure necessarie (in generale) per l’attuazione del sostegno (materiali e umane).
Di particolare importanza è, sempre a seguito delle modifiche attuate con la L. 66/2017, la eventuale presenza del ragazzo con disabilità nel GLO ai fini del rispetto del principio di autodeterminazione.
Art. 10 – Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostengo didattico
Il D.S., a seguito della consultazione avuta con il GLI e dei relativi PEI presenti, propone al GIT la quantificazione dell’organico dei posti di sostegno.
Il GIT, sulla base di tutta la documentazione presentata, verifica la richiesta e formula all’USR una proposta.
L’USR assegna le risorse per i posti di sostegno.
Art. 12 – Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria
La specializzazione per le attività di sostegno didattico si consegue attraverso il corso in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica. Tale corso:
- è annuale, prevede 60 CFU, comprende almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 CFU;
- è attivato presso le università autorizzate dal Ministero nelle quali è presente un corso di SFP a ciclo unico;
- è programmato a livello nazionale dal Ministero;
- richiede un test di ingresso per potervi accedere.
In aggiunta, viene specificato come possano accedere al seguente corso solo coloro che sono in possesso della laurea in SFP, con in possesso di ulteriori 60 crediti formativi relativi all’inclusione, oltre quelli già previsti dal corso di laurea.
Il superamento del corso è valido come titolo per l’insegnamento sui posti di sostegno nella scuola dell’Infanzia e Primaria.
Formazione in servizio del personale della scuola
Nell’ambito della formazione obbligatoria di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015 (la Buona Scuola, QUI commentata), le Istituzioni Scolastiche individuano le attività rivolte ai docenti e al personale ATA in relazione agli alunni presenti e alla relativa documentazione interna prodotta.
Art. 14 – Continuità del progetto educativo e didattico
La continuità educativa degli alunni è garantita:
- dal personale della scuola;
- dal Piano per l’inclusione;
- dal PEI
Al fine di valorizzare le competenze professionali dell’organico dell’autonomia, il DS propone ai relativi docenti, purché in possesso di specializzazione, di svolgere anche attività di sostegno.
Sempre in questo articolo segue una modalità di “assunzione” dei docenti di sostegno che, però, è stata recentemente superata (nel 2025). Non avendo approfondito adeguatamente la questione, mi limito a omettere il testo (non più valido) e a rimandarvi a una lettura specifica sulla continuità dei docenti di sostegno del ministro Valditara.
Art. 15 – Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica
Presso il Ministero dell’Istruzione, viene istituito (“L’UTILE”, n.d.c.) l’Osservatorio permanente per l’inclusione con i seguenti compiti:
- analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione a livello nazionale;
- monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica;
- proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
- proposte di sperimentazione in materia metodologico-didattica e disciplinare;
- pareri e proposte sugli atti normativi.
L’Osservatorio è presieduto dal Ministro dell’Istruzione o suo delegato, oltre che da rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità del territorio, sia pubblici che privati.
Art. 16 – Istruzione domiciliare
Le Istituzioni Scolastiche, in collaborazione con gli USR, gli Enti Locali e le aziende sanitarie, individuano le azioni necessarie a garantire il diritto all’istruzione per gli studenti per i quali sia stata accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi.
Restanti articoli
Seguono poi altri pochi articoli sulle coperture finanziarie, sulle regioni a statuto speciale e via dicendo, certamente poco utili alla riflessione sulla legge in sé fatta sino ad ora.
Questo articolo fa parte della sezione “Legislatura Scolastica“, nella quale potrete trovare molte altre norme e risposte per il vostro studio. Nel caso in cui siate interessati a ricevere una volta ogni tanto la newsletter, basterà lasciare il proprio indirizzo nell’apposito form (nella colonna destra da PC, nella finestra a discesa del menù da mobile).
Vi ringrazio del tempo e dell’attenzione. Buon proseguimento!