Legislatura Scolastica

Autonomia Scolastica: D.P.R. n. 275/99

Buongiorno a tutti! Oggi vi propongo un approfondimento sulla norma che ha permesso alle scuole di lavorare e gestire molto più autonomamente la propria organizzazione e offerta didattica. Dal 1999, infatti, gli Istituti nella loro “autonomia”, e non libertà, possono operare nel modo più appropriato al proprio contesto, alle proprie risorse e, perché no, ai propri sogni. Entriamo quindi nel vivo e vediamo, a livello legislativo, cosa ha significato e significa “Autonomia Scolastica“, sempre alla luce della scuola Primaria.

La nascita dell’Autonomia

Il 1999 segna un po’ l’anno Zero dell’organizzazione scolastica, poiché viene cambiato radicalmente l’assetto di ogni Istituto, il quale può, e deve, organizzarsi autonomamente senza più dipendere totalmente dallo Stato centrale, se non per delle “clausole” ben specificate nel documento stesso.

Da quel momento si aprì la strada alle “Indicazioni Nazionali”, in sostituzione dei classici “programmi” di cui ancora oggi tutti parlano in modo totalmente errato. Questi ultimi erano degli “obblighi” a cui le scuole dovevano attenersi nello svolgere la propria didattica, con tempi, modi e contenuti prestabiliti per tutti, indipendentemente dall’ubicazione dei singoli Istituti.

Ecco quindi la grande rivoluzione: l’offerta formativa, l’organizzazione e la gestione della formazione, della ricerca e dello sviluppo non fu più “centrale”, bensì periferica, con i Dirigenti Scolastici che potevano decidere liberamente la distribuzione delle risorse materiali e umane, fermo restando naturalmente gli organi decisionali come il Consiglio di Istituto e il Collegio Docenti. Vediamo allora, nello specifico ma in modo schematico, i singoli “argomenti” “capitoli” del D.P.R. n.275/99.

Definizioni e oggetto

Gli Istituti scolastici provvedono alla redazione del POF (oggi PTOF), interagendo con con gli enti locali e con la Regione. Il POF è il documento d’identità culturale e progettuale; oltre ciò, esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa. Tale documento, deve essere coerente con gli obiettivi nazionali e deve essere elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. Il POF, infine, deve essere pubblico e facilmente accessibile.

L’autonomia è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, di progettazione, dello sviluppo della persona e nell’adeguamento del POF al contesto e alle famiglie che si accolgono. Il fine ultimo deve essere quello del successo formativo. Gli Istituti Paritari devono adeguare il loro ordinamento al presente D.P.R.

Autonomia didattica

Le Istituzioni scolastiche “adattano” gli obiettivi nazionali alle proprie esigenze locali, regolando:

  • tempi di insegnamento;
  • le singole discipline;
  • l’articolazione modulare del monte ore annuale;
  • la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione (ad esempio se si utilizzano moduli orari da 50 minuti/disciplina);
  • percorsi didattici individualizzati nel rispetto dell’integrazione degli alunni nella classe e del gruppo;
  • l’aggregazione delle discipline in ambiti disciplinari.

In aggiunta, gli Istituti individuano autonomamente i criteri di valutazione e le relative modalità, dipendentemente dalla normativa nazionale. La scelta di questi criteri, della metodologia generale, compresa la scelta dei libri di testo, deve essere coerente con il POF.

Autonomia organizzativa

Le istituzioni scolastiche sono autonome nell’organizzazione del proprio sistema, compresa la gestione dei docenti. Gli istituti possono adattare il calendario regionale alle proprie esigenze derivanti dal POF. Inoltre, l’orario può essere modificato, reso flessibile fermo restando l’obbligo di frequenza per non meno di 5 giorni settimanali. Per quest’ultimo caso, facciamo un esempio: si può articolare l’insegnamento delle discipline su base plurisettimanale, mettendo quindi religione una volta ogni due settimane ma per 4 ore consecutive (poiché di norma sono due a settimana).

Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

Le istituzioni scolastiche esercitano l’autonomia:

  • nella progettazione formativa e nella ricerca valutativa;
  • nella formazione e aggiornamento sulla formazione del personale scolastico;
  • nell’innovazione metodologica e disciplinare;
  • nella ricerca e sviluppo delle TIC (tecnologie dell’Informazione e Coomunicazione)
  • nella documentazione educativa, compresa la sua diffusione;
  • negli scambi di informazioni ed esperienze e materiali didattici;
  • nello scambio formativo fra scuola ed enti educativi territoriali;

Vengono specificate delle informazioni sul Centro Europeo dell’Educazione, ma questo fu sostituito poco dopo con l’INVALSI.

Reti di scuole

Le I.S. possono promuovere accordi con il territorio oppure aderire ad essi per ampliare la propria offerta formativa. Queste “reti di scuole” nascono per condividere dati didattici, di ricerca, amministrativi e acquisto di beni in comune. Tale accordo deve essere approvato dal Consiglio di Istituto, benché se nato da motivi puramente didattici passa anche dal Collegio Docenti. Tutte le scuole possono parteciparvi senza limitazioni specifiche.

In tali accordi può avvenire lo scambio di docenti, naturalmente dietro loro consenso, rinunciando al contempo ad eventuali richieste di trasferimento per tutta la durata del loro impegno.

Possono essere istituiti dei laboratori finalizzati allo scambio didattico, alla condivisione delle documentazione scolastica, alla formazione e all’orientamento scolastico/professionale. Le scuole hanno libertà di accordarsi con enti locali, pubblici o privati, con università e associazioni. In ultimo, si possono costituire o aderire a consorzi pubblici/privati per assolvere compiti istituzionali individuati nel P(T)OF.

Curricolo dell’Autonomia

Nel presente capitolo vengono definiti i curricoli e i loro “responsabili”.

Il Ministro dell’Istruzione definisce le seguenti norme riguardanti il Curricolo:

  • gli obiettivi generali;
  • gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
  • le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
  • l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli;
  • i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni fra discipline;
  • gli standard relativi alla qualità del servizio;
  • gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni;
  • i criteri generali per l’organizzazione dei percorsi formativi per l’educazione permanente degli adulti.

Viene sottolineato come tutto questo debba essere “calato” alla realtà del territorio e dell’utenza presente. Ogni scuola ha esigenze formative diverse, percorsi di orientamento differenziati e criticità o punti di forza unici. Per questo motivo, alle famiglie/studenti devono essere offerte possibilità di opzione. Per questo motivo, il Curricolo può modificarsi, “personalizzarsi” in relazione alle esigenze e agli accordi.

Ampliamento dell’offerta formativa

Come già scritto, le scuole possono ampliare l’offerta formativa tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del proprio territorio. Possono arricchire tale offerta con discipline e attività facoltative aggiuntive, naturalmente anche aderendo a convenzioni e accordi con enti pubblici e/o privati.

Questo ampliamento può riguardare anche i genitori degli alunni, con progetti e percorsi di formazione mirati alle esigenze riscontrate.

Iniziative finalizzare all’innovazione

Il Ministro dell’Istruzione (e del merito) promuove progetti in ambito nazionale, regionale e locale, al fine di esplorare le possibili innovazioni sugli ordinamenti degli studi, ivi compresi i sistemi formativi, l’articolazione o la durata. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative anche dei singoli istituti, fermo restando che tali progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi da raggiungere.

Arrivati alla fine!

Questo articolo fa parte della sezione “Legislatura Scolastica“, nella quale potrete trovare molte altre norme e risposte per il vostro studio. Nel caso in cui siate interessati a ricevere una volta ogni tanto la newsletter, basterà lasciare il proprio indirizzo nell’apposito form (nella colonna destra da PC, nella finestra a discesa del menù da mobile).

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